AUA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

 

L’AUA è un provvedimento abilitativo che sostituisce in un unico titolo sette comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale.

 

 –> Cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale?
 –> Chi deve chiedere l’AUA?
 –> Chi non è tenuto a chiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale?
 –> Riferimenti normativi
 –> Obiettivi Autorizzazione Unica Ambientale
 –> Quali sono i titoli ambientali sostituiti dall’AUA?
 –> Ruolo del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
 –>Quando bisogna richiedere l’AUA?
 –> Qual è la procedura per ottenere l’AUA?
 –> Quanto dura l’AUA e quando bisogna rinnovarla?

 

 

Cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale?

L’AUA è una determinata forma di Autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per snellire gli adempimenti amministrativi ambientali, ed è emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Chi deve chiedere l’AUA?

La disciplina sull’AUA è applicata alle piccole medie imprese (PMI), nonché che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Chi non è tenuto a chiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale?

L’AUA non si applica ai progetti sottostanti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui le normative statali e regionali dispongano che il provvedimento finale di VIA ricomprenda e rimpiazzi tutti gli altri atti di assenso ambientali.

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi essenziali per l’AUA sono l’art. 23, d.l. n. 5/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012) e il successivo d.p.r. n. 59/2013, il quale disciplina nel dettaglio l’AUA e il relativo procedimento.

Obiettivi Autorizzazione Unica Ambientale

L’obiettivo cardine dell’AUA è la semplificazione, il che implica la sostituzione di «ogni atto di comunicazione, notifica e Autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia Ambientale». Il relativo procedimento, nel tutelare gli interessi pubblici (ambientali, sociali ed economici), deve, in aggiunta, perseguire il criterio di proporzionalità «degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività», senza causare maggiori oneri a carico delle imprese (art. 23, comma 1, d.l. n. 5/2012, conv. in legge n. 35/2012).

Quali sono i titoli ambientali sostituiti dall’AUA?

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale elencati all’art. 3 D.P.R. n. 59/2013 e cioè:

• Autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006).
• Comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006).
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.L.vo n. 152/2006).
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.L.vo n. 152/2006).
• Il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
• Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 99/1992).
• Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006).

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Ruolo del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Il soggetto di riferimento per le PMI è il SUAP: non è l’autorità competente (che sarà la Provincia o la diversa autorità individuata), ma è il soggetto cui l’impresa (cioè il gestore) si rivolge per ottenere l’Autorizzazione e con cui dialoga in tutte le fasi dell’iter. Questo nuovo sistema, nel suo intento di semplificazione, sottintende che tale colloquio si svolga in via telematica, il che richiede una totale informatizzazione della pubblica amministrazione.

Quando bisogna richiedere l’AUA?

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP allo scadere del primo titolo abilitativo sostituito, come pure in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in oggetto.

Qual è la procedura per ottenere l’AUA?

L’AUA, dato che sostituisce delle autorizzazioni e altri atti di assenso, deve accogliere tutte le parti di questi atti, e in aggiunta determinare le modalità per le attività di «autocontrollo», in quanto previste. Il regolamento include un elenco (integrabile dalle Regioni e dalle Province autonome) di titoli abilitativi che l’AUA sostituisce, imponendo al gestore, al momento del rilascio, rinnovo o aggiornamento, di presentare domanda di Autorizzazione (art. 3, d.p.r. n. 59/2013).

La domanda è esposta al SUAP, che la invia all’autorità competente e ai soggetti pubblici che intervengono a tutela d’interessi ambientali. Il SUAP verifica con l’autorità competente la correttezza formale della suddetta domanda. Quest’ultima deve elencare gli atti che saranno sostituiti dall’AUA e ricomprendere gli appositi documenti previsti.
Il procedimento si conclude in novanta o centoventi giorni, a seconda delle fattispecie, estendibile fino a centocinquanta giorni in caso di richiesta d’integrazione della documentazione. Il provvedimento finale è adottato, in seguito a conferenze dei servizi, dall’autorità competente, e rilasciato dal SUAP (art. 4, d.p.r. n. 59/2013).

Gli oneri economici da sostenere per ottenere l’AUA sono quelli stabiliti per i vari titoli sostituiti (più potenziali diritti istruttori): il totale non può superare la somma corrisposta dal richiedente per i vari titoli oggetto di AUA.

Quanto dura l’AUA e quando bisogna rinnovarla?

L’AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, esponendo la domanda al SUAP. Esclusivamente nel caso in cui non sia mutato nulla, il gestore potrà fare riferimento a quanto già presentato. (Tempi e modi sono uguali a quelli previsti per il primo ottenimento dell’AUA).

La procedura è identica in caso di rinnovo, e ciò deve avvenire su richiesta del titolare almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo può essere fissato anticipatamente se le prescrizioni usate si siano rivelate inadatte a conseguire gli obiettivi di qualità Ambientale fissati o se le nuove disposizioni normative lo pretendono (art. 5, d.p.r. n. 59/2013).

Fonti:

  1. Città metropolitana di Torino
  2. Gazzetta Ufficiale
  3. Comune di Torino

 

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