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FORMAZIONE ANTINCENDIO IN AZIENDA, NUOVO DECRETO

 

Il  decreto introduce importanti novità circa la Formazione Antincendio in azienda.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2021 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

      –> Le novità
     –> Gli addetti antincendio
     –> I requisiti dei docenti dei corsi antincendio

 

Le novità

Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. del 10 marzo 1998. Quest’ultimo rappresenta infatti il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.

In particolare, dalla data di entrata in vigore (cioè dal 29 ottobre 2022) saranno abrogati i seguenti articoli:

  • L’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori.
  • L’art. 5, inerente la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”.
  • L’art. 6, che riguarda la “Designazione degli addetti antincendio”.
  • L’art. 7, che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Gli addetti antincendio

Tutti  gli Addetti Antincendio devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere determinati aggiornamenti. In questa categoria rientrano i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze.

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:

  • L’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio.
  • Lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1, nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

D’altra parte, il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, cioè in videoconferenza e con l’uso di linguaggi multimediali che consentano l’utilizzo degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti a carattere teorico.

pompieri

I requisiti dei docenti dei corsi antincendio

A differenza del “vecchio” D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori.

In aggiunta a questo, esso istituisce dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.

In questo modo, il formatore/docente che vorrà tenere i corsi di formazione e aggiornamento dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • Avere documentata esperienza di almeno 90 ore come docente in materia antincendio, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa misura vale sia in ambito teorico che in ambito pratico.
  • Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
  • Essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche.
  • Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali a esaurimento.

 

 

Fonti:

  1. Ministero dell’Interno
  2. Gazzetta Ufficiale
  3. Ministero del Lavoro

 

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