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Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

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CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Se stai per aprire un’attività o hai effettuato dei cambiamenti alla struttura del tuo locale, devi conoscere il Certificato di Prevenzione Incendi. In questo articolo chiariamo quali sono gli obblighi normativi del CPI e quali le attività soggette a questa documentazione.

 

     –> Cos’è il Certificato di Prevenzione Incendi?
     –> Quali sono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi?
     –> Chi rilascia il certificato di prevenzione incendi?
     –> Procedure e tempistiche per il rilascio del certificato di prevenzione incendi
     –> Durata e rinnovo del CPI
     –> Costo del Certificato Prevenzione Incendi

 

Cos’è il Certificato di Prevenzione Incendi?

 Il Certificato di Prevenzione Incendi è un attestato emesso in conseguenza di una richiesta formale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale assicura il rispetto della normativa sulla prevenzione incendi. Questa istanza (la cosiddetta SCIA Antincendio, Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata dal Datore di lavoro posteriormente al completamento dei lavori, e prima dell’apertura del locale. Spetta ai Vigili del Fuoco svolgere un’ispezione di accertamento entro 60 giorni.

Se il risultato del sopralluogo è positivo, viene concesso il CPI intestato al titolare, e che avrà una validità di 5 anni. Invece, in caso d’inosservanza della norma, una sanzione verrà comminata, e nei casi peggiori si chiuderà l’attività.

Da leggere: Gli obblighi del Datore di Lavoro

Quali sono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi?

Il DPR 151/11 prevede processi differenti sulla base della gravità del rischio, elencando le attività soggette e suddividendole in tre categorie.

Categoria A – Attività a Basso Rischio

Non è obbligatorio richiedere ai Vigili del Fuoco la disamina del progetto, e i sopralluoghi sono svolti a campione, essendo queste delle attività caratterizzate da un circoscritto livello di difficoltà. Alcuni esempi possono essere infatti gli uffici e le aziende fino 500 persone presenti.

Categoria B – Attività a Medio Rischio

È obbligatoria la valutazione del progetto da parte dei VVF. Queste sono attività incluse nella categoria A ma che presentano un grado di complessità maggiore, oppure sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento. Un esempio sono i locali per il commercio, negozi e fiere da 600 a 1.500 mq.

Categoria C – Attività a Elevato rischio

È d’obbligo chiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto, così come obbligatori sono i loro sopralluoghi, nonché funzionali al rilascio del CPI. Si tratta di attività ad alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno di una “regola tecnica”, come per esempio i teatri oltre le 100 persone.

Da leggere: Formazione Antincendio in Azienda

Chi rilascia il certificato di prevenzione incendi?

La richiesta della certificazione CPI deve essere avanzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite segnalazione certificata. Si controlla la completezza formale della domanda, la documentazione nonché gli allegati, e in caso di esito positivo il Comando ne rilascia ricevuta.

Per le Categorie A e B, entro 60 giorni, vengono eseguiti dei controlli mediante visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e dell’esistenza delle condizioni di sicurezza. I controlli sono svolti o a campione oppure in base a programmi settoriali per categoria di esercizio o per situazioni di potenziale pericolo (segnalate o rilevate).

Nell’eventualità in cui si accerti la mancanza dei requisiti e delle premesse, il Comando impiega i seguenti provvedimenti:

Il responsabile ha poi 45 giorni per conformarsi alla normativa antincendio.

Per le attività che rientrano nella Categoria C, se sono soddisfatti tutti i criteri previsti dalla normativa, il Comando dei Vigili del Fuoco provvede a rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi entro 15 giorni.

Procedure e tempistiche per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

L’emanazione del Certificato di Prevenzione Incendi è l’atto ultimo del procedimento amministrativo di prevenzione antincendio. Avere questo documento dichiara che l’edificio in oggetto è stato realizzato secondo il livello di sicurezza previsto dalla normativa.

La pratica per la prevenzione cambia in base alla categoria di appartenenza dell’attività in oggetto. Generalmente le procedure operative sono effettuate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale segue diverse fasi:

Categoria A

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto e si dà l’avvio dell’attività attraverso la SCIA. Successivamente, verranno svolti controlli a campione con sopralluogo, e si rilascerà la copia del verbale di visita tecnica.

Categoria B

Si esegue la valutazione di conformità sul progetto e si dà l’avvio dell’attività attraverso la SCIA. Successivamente, verranno svolti controlli a campione con sopralluogo, e si rilascerà la copia del verbale di visita tecnica.

Categoria C

Si valuta la conformità del progetto e si dà l’avvio dell’attività attraverso la SCIA. In aggiunta, verranno svolti controlli a campione con sopralluogo, e si rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi.

Durata e rinnovo del CPI

Il CPI ha durata quinquennale, al termine del quale è necessario presentare richiesta di rinnovo di conformità antincendio, a meno che non vi siano delle modifiche strutturali o impiantistiche che variano il tipo di attività.

Le casistiche in cui il titolare deve avviare nuovamente le procedure per ottenere il CPI sono:

Costo del Certificato Prevenzione Incendi

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge a titolo oneroso tutte le attività di prevenzione incendi. Il costo di questi servizi, così come il rilascio del CPI, si calcola su base oraria in rapporto a diversi fattori:

Inoltre, l’ISTAT aggiorna ogni anno queste tariffe sulla base degli indici rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

 

Fonti:

  1. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  2. Gazzetta Ufficiale
  3. Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 2011
  4. Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco

 

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