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Sospensione Attività Imprenditoriale

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SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella circolare n. 3/2021 delinea il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

     –> Finalità del provvedimento
     –> Sospensione
     –> Rischi
    –> Allontanamento dei lavoratori
    –> Misure per far cessare il pericolo per la Sicurezza dei lavoratori
    –> Condizioni per la revoca
     –> Comunicazione ad ANAC e MIMS
     –> Quadro sanzionatorio

 

 

Questo documento comprende le prime informazioni operative sui nuovi requisiti e sulle modalità per la sospensione dell’attività imprenditoriale per Lavoro sommerso (10% dei lavoratori “in nero”, irregolari) e per violazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro.

In particolar modo, l’INL fa un’importante precisazione. Ai fini della sospensione, i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preliminare d’instaurazione del rapporto di Lavoro, non sono più considerati irregolari.

Finalità e competenza

Lo scopo del provvedimento è “far cessare il pericolo per la tutela della Salute e la Sicurezza dei lavoratori”.

Ciò nonostante, la circolare rimarca anche il voler arginare il Lavoro irregolare.

Per di più, l’esercizio del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale è a capo del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. D’altra parte, questa capacità spetta anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della Salute e della Sicurezza del Lavoro”.

Provvedimento vincolato

La circolare n. 3/2021 elimina ogni tipo di discrezionalità, dato che il personale ispettivo deve adesso attuare il provvedimento, ricorrendo ai nuovi presupposti espressi dalla norma, senza alcuna valutazione discrezionale.

L’INL, d’altra parte, evidenzia che nell’adottare il provvedimento sospensivo gli Ispettori devono in ogni caso valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo.

La circolare n. 3/2021 però rimarca l’esigenza di cessare immediatamente le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la Salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

In particolare, secondo l’INL, nonostante gli Ispettori debbano fare salve “specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso”, la sospensione per motivi di Salute e Sicurezza deve essere, abitualmente, “adottata con effetto immediato”.

Sospensioni:

Sospensione per Lavoro irregolare

La prima clausola per impiegare il provvedimento agisce in caso di sospensione per Lavoro irregolare.

Ciò si verifica quando l’INL constata che almeno il 10% dei lavoratori presenti è occupato (al momento dell’ispezione) senza una preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto lavorativo.

Nella circolare n. 3/2021, rispetto al testo previgente, la percentuale di irregolari scende dal 20% al 10%.

Tuttavia, non vengono più considerati non a norma (ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale) coloro per i quali non è prevista la comunicazione preventiva d’instaurazione del rapporto lavorativo (ad es. coadiuvanti familiari, soci).

Il 10% va ancora calcolato sul numero dei lavoratori presenti al momento dell’ispezione. Questo significa che la regolarizzazione di questi ultimi deve essere intesa come “ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.

Quanto ai lavoratori da conteggiare nel calcolo del 10%, la circolare n. 3/2021 richiama innanzitutto coloro che ricadono nella nozione di lavoratore (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008).

Da ultimo, se vi è un solo occupato dall’impresa (microimpresa), allora non si applica il provvedimento di sospensione per irregolarità.

Sospensione per violazioni di Sicurezza

La circolare INL n. 3/2021 segnala che il provvedimento di sospensione va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di Salute e Sicurezza individuate tassativamente” nel novello Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008. Un’importante novità risiede nel fatto che non è più necessario che la violazione siano ripetute.

Clicca qui per scaricare l’allegato I Excel del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146.

Per questa ragione, per adottare il provvedimento è “sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I”.

Queste inadempienze espongono a diversi tipi di rischio:

1. Rischi di carattere generale:

2. Rischio di caduta dall’alto:

3. Rischio di seppellimento:

4. Rischio di elettrocuzione:

L’INL ricorda che il provvedimento di sospensione per gravi violazioni di Sicurezza agisce ora indipendentemente dal settore d’intervento.

Difatti, il personale ispettivo può effettuare gli opportuni accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione.

Allontanamento dei lavoratori

Gli Ispettori del Lavoro devono in ogni caso allontanare il lavoratore irregolare, finché non sia stato regolarizzato.

In particolar modo, la sospensione per contravvenzioni in merito alla Sicurezza implica l’impossibilità per il Datore di Lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca. L’INL spiega che, “trattandosi di causa non imputabile al lavoratore”, il Datore di Lavoro deve corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e versare i relativi contributi.

In aggiunta, la Circolare INL n. 3/2021 fa un’importante precisazione.

A fronte di un accertamento sulla presenza contemporanea di più violazioni utili all’allontanamento, il personale ispettivo deve adottare un solo provvedimento di sospensione.

Ciò nonostante, ai fini della revoca si dovranno regolarizzare tutte le inadempienze manifestate e il pagamento delle somme aggiuntive imputabili a ciascuna. Pertanto, la sospensione dell’attività lavorativa ricorre solamente quando le violazioni legate alla formazione, addestramento o mancata fornitura di DPI non sono seguite da altre violazioni da cui nasce la sospensione.

Da leggere: Gli obblighi del Datore di Lavoro

Misure per far cessare il pericolo per la Sicurezza dei lavoratori

La circolare INL n. 3/2021 illustra come, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, gli Ispettori del Lavoro possono adottare aggiuntive e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la Sicurezza o per la Salute dei lavoratori durante il Lavoro”.

L’INL evidenzia che la disposizione può trovare sempre applicazione, anche quando non vi siano i presupposti per adottare il provvedimento di sospensione (ad esempio l’allontanamento del lavoratore in caso di microimpresa).

Condizioni per la revoca

La circolare n. 3/2021 sottolinea inoltre come la revoca del provvedimento di sospensione è stata modificata, ribadendo che deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori, nonché la normalizzazione altresì sul piano degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza.

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se esiste innanzitutto la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza.

Su questo punto l’INL riprende quanto precisato dal Ministero del Lavoro, per cui, oltre all’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini di revocare il provvedimento sono necessarie altre condizioni.

Invece, l’obbligo informativo dev’essere legittimato dalla documentazione sottoscritta dal lavoratore.

In riferimento alle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro, per la revoca occorre accertare che il Datore di Lavoro abbia ristabilito le regolari condizioni di operatività.

Somma aggiuntiva

Con riguardo all’obbligo aggiuntivo del pagamento di una somma ulteriore per ottenere la revoca della sospensione, la circolare INL n. 3/2021 precisa che il Datore di Lavoro deve provvedere al pagamento di questo ulteriore ammontare “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata”.

Se emergono più violazioni, l’importo utile ai fini della revoca è dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie e/o di ciò che è previsto dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Oltretutto, le somme aggiuntive raddoppiano se, nei cinque anni precedenti alla adozione della disposizione, la stessa azienda è stata destinataria del provvedimento.

Su questo punto, la circolare INL evidenzia che, a fronte dell’adozione nei cinque anni precedenti di un provvedimento di sospensione, anche per la previgente normativa e per violazioni diverse da quelle accertate, si raddoppiano gli importi delle “somme aggiuntive”. Si noti che nel provvedimento sussiste la “recidiva” da cui nasce la maggiorazione degli importi.

Revoca con pagamento rateale

Esiste la possibilità di ottenere la revoca della sospensione tramite pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di omesso o parziale versamento dell’importo residuo nel termine prefissato, il provvedimento di revoca rappresenta il titolo esecutivo per riscuotere l’importo non versato.

Ricorso amministrativo

La circolare INL n. 3/2021 si sofferma anche sul quadro regolatorio inerente al contenzioso. Difatti, essa sottolinea la possibilità di far ricorso amministrativo solamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per Lavoro irregolare.

È ammesso l’appello per il sopracitato provvedimento (per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Lavoro) entro 30 giorni dalla notifica al Datore di Lavoro. L’Ispettorato interregionale del Lavoro territorialmente competente si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

La norma contempla un’ipotesi espressa di silenzio-assenso, per cui decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Comunicazione ad ANAC e MIMS

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A questo fine il provvedimento deve essere repentinamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo.

Quadro sanzionatorio

Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione, indichiamo in calce le sanzioni previste.

 

Fonti:

  1. Ispettorato Nazionale del Lavoro
  2. Gazzetta Ufficiale
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  4. Autorità Nazionale Anticorruzione

 

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